LA RIVOLUZIONE GIURIDICA DEL 1996

LA RIVOLUZIONE GIURIDICA DEL 1996

 

23.02 dentro

 C’è stata in Italia una rivoluzione giuridica molto importante che ha inquadrato i i reati  riguardanti la violenza sessuale in modo più adeguato, più moderno, più efficace. Ma i reati  non sono diminuiti. La violenza sessuale rimane fenomeno diffuso e difficile da contrastare.  Non bastano le leggi che pure sono importantissime per affrontare un fenomeno , occorre  una presa di coscienza della comunità sociale. La violenza sessuale si riproduce in un  contesto di indifferenza, di mancanza di prevenzione, di collusione con gli atteggiamenti maschilisti e perversi, di banalizzazione degli atteggiamenti di disprezzo della donna e del bambino che preparano la violenza.

Non bastano le leggi, ma è importante conoscerle. Leggiamo da “The post Internazionale. Inside Foreign Affairs”.

Nel 1996 le fattispecie di “violenza carnale” e di “atti di libidine violenti” furono ridefinite nell’unico concetto di violenza sessuale e traslate a quelli contro la libertà personale. Fino a quel momento il codice Rocco, approvato sotto il regime fascista, prevedeva che la violenza sessuale fosse un reato contro la morale pubblica.

Con l’introduzione della legge 66 le condotte dolose diventavano reati contro la persona, eliminando la distinzione fra atti di libidine violenta e violenza carnale. Oggi sono disciplinati dal codice penale all’articolo 609 bis.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”, afferma la legge. Il legislatore, disciplinando il reato di violenza sessuale ha articolato due fattispecie principali: la violenza sessuale per costrizione e la violenza sessuale per induzione.

Violenza sessuale per costrizione può essere con costrizione violenta, quando il comportamento del violento supera la resistenza della vittima. Non è necessario che vi sia la prova di una lotta estrema con evidenti segni sul corpo della vittima. La violenza per costrizione può verificarsi anche quando la vittima, per paura di estreme conseguenze per la propria vita o quella di persone vicine, abbia deciso di “assecondare il violentatore”, al fine di terminare una fase angosciosa e insopportabile.

Violenza sessuale per induzione avviene quando la vittima non è in grado di resistere, o si trova in una condizione di inferiorità fisica o psicologica, come quella di sudditanza.

Quali condanne e aggravanti sono previste

Chi commette il delitto di violenza sessuale è punito con la reclusione da 6 a 12 anni, nei casi di minore gravità la pena è ridotta da 2 a 6 anni. Fino al 1996 la violenza era punita con la reclusione da 3 a 10 anni.

Con l’approvazione bipartisan del Senato, il 22 aprile 2009, veniva approvato il decreto sulla sicurezza che conteneva le aggravanti per le violenze sessuali, il reato di stalking e il turismo sessuale.

Il 14 luglio 2009 la Camera ha approvato la proposta di legge sull’inasprimento delle pene previste in materia di violenza sessuale. Nel nuovo testo le pene previste vanno da 5 a 10 anni, con un’aggravante – con reclusione da 6 a 15 anni – se la violenza è contro un minore di 14 anni.

Reclusione dai 7 ai 15 anni – L’aggravante scatta nei casi in cui la violenza sessuale è commessa sui minori di sedici anni; nel caso venga commessa con l’uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti; da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su una persona sottoposta a limitazioni di libertà personale; su una donna incinta; su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica; su un disabile.

Se il reato è commesso da un ascendente, da un genitore anche se adottivo o da un tutore o nel caso in cui il delitto avvenga sul luogo di lavoro con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d’opera. 

Reclusione fino a 16 anni – Se il fatto è commesso su un minore di dieci anni.

La violenza sessuale di gruppo è punita con la reclusione da 7 a 16 anni. Se ricorrono le circostanze aggravanti la pena può arrivare a 20 anni e non può essere comunque inferiore a 12 anni se la vittima ha meno di dieci anni o se dalla violenza deriva una lesione personale grave. Se la lesione personale è gravissima la pena non può essere inferiore a 15 anni.