TRA INTERDIZIONE E RECUPERO DEL REO

TRA INTERDIZIONE E RECUPERO DEL REO

TRA INTERDIZIONE E RECUPERO DEL REO

È giusto che una persona condannata per reati sessuali a danni di minori continui a lavorare nei servizi all’infanzia?

Di Martina DAVANZO

 

Una recente vicenda di cronaca verificatasi nel Catanese rende attuale una discussione che si è sviluppata all’interno del Consiglio di Stato svizzero sulla possibilità di consentire ai pedofili condannati di mantenere rapporti professionali nei servizi per l’infanzia.

Il protagonista del caso è un professore di ginnastica della scuola Giovanni Verga, di Scordia, in provincia di Catania. I genitori delle 11 classi assegnate al professore hanno portato avanti una petizione al Provveditorato, dopo essere venuti a conoscenza del suo passato: l’insegnante sarebbe stato arrestato e condannato per atti sessuali con un minorenne.

A causa di questa petizione il professore è stato momentaneamente sospeso dall’incarico e il dirigente scolastico è in attesa di nuove direttive da parte del Provveditorato di competenza.

A riguardo di questo problema, vale la pena riportare una discussione giuridica importante che si è svolta in Svizzera, dove l’approvazione della legge di applicazione all’iniziativa popolare di “Marche Blanche” ha stabilito che chiunque sia stato condannato per abusi sessuali non potrà più lavorare a contatto con dei bambini.

L’iniziativa, già approvata nel maggio 2014, era già stata recepita e inserita nella Costituzione tramite il “divieto di lavorare con i fanciulli per chi sia stato giudicato colpevole di aver violato l’integrità sessuale di un bambino o di una persona dipendente”. S’è sviluppata una discussione del Consiglio di Stato svizzero sull’applicazione della legge da parte delle autorità: se da un lato il volere popolare chiede a gran voce un’applicazione severa della norma, dall’altro la Costituzione stessa obbliga al rispetto del principio di proporzionalità, secondo cui la pena deve essere proporzionata al reato commesso.

 

Nel tentativo di conciliare entrambe le esigenze il Consiglio ha stabilito che i pedofili giudicati incurabili subiranno un’interdizione a vita da lavori a contatto con i minori, obbligatoria e irrevocabile, mentre non vi sarà automatismo per i cosiddetti “amori giovanili”, ossia quelli intercorsi tra ragazzi fino a 22 anni e minori di almeno 14. Non tutti i reati saranno inclusi tra quelli che porteranno all’interdizione ma la questione rimane ancora aperta: la maggioranza vorrebbe creare una legislazione chiara e precisa in merito mentre la minoranza vorrebbe delegare la scelta alla giurisprudenza, caso per caso.

Attualmente il dossier è ancora sotto esame da parte del Consiglio di Stato.

 

La domanda iniziale torna, ora, al centro dell’attenzione: è corretto sospendere a vita una persona accusata di reati sessuali a danni di minori da tutti i lavori che implicano il contatto con bambini ed adolescenti?

Il rischio è doppio: da un lato esporre i bambini a una condizione di pericolo favorendo, quindi la perpetrazione di un altro reato, dall’altro stigmatizzare una persona negandogli la possibilità di una radicale messa in discussione e di una nuova messa alla prova.

Una cosa è certa la sperimentazione non si può fare sulla pelle dei bambini e dunque se permane un qualsiasi rischio di agito perverso è bene allontanare queste persone dal contatto “educativo” e dalla frequentazione professionale con i bambini.

Certamente rimane il problema di chiedersi come si è arrivati a diagnosticare come “incurabili” i sex offenders.  Attraverso quali strumenti, quali percorsi quali approcci  si è giunti ad escludere qualsiasi possibilità di cambiamento e di consapevolezza?