ABUSO SESSUALE, PERIZIE, CTP, DIRITTI DEI BAMBINI

Consulenze Tecniche di Parte

Che cos'è la consulenza tecnica?

Uno degli ambiti applicativi della disciplina psicologica è la consulenza tecnica che può essere prestata nei riguardi del Giudice o di una parte nel corso di un procedimento giudiziario.

Tecnicamente, si parla di “Consulenza Tecnica” nel caso in cui lo psicologo operi in ambito civile, e di “Perizia” nel caso in cui operi in ambito penale. Lo psicologo giuridico viene quindi nominato dal Giudice, e viene indicato come Perito in ambito penale e come “Consulente Tecnico d’Ufficio” (CTU) in ambito civile.

Se nominato non dal Giudice, ma dal privato cittadino, mentre sia nel civile che nel penale, l’esperto è indicato come “Consulente Tecnico di Parte” (CTP).

In qualità di Perito o di Consulente Tecnico di Ufficio lo psicologo ha il compito di acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti, al fine di fornire al Giudice elementi ulteriori su cui basare la propria decisione.

Ciascuna delle parti in causa, una volta nominato dal Giudice un CTU, ha diritto di nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte, il cui ruolo è quello di assistere il cliente valutando la correttezza metodologica dell’operato del CTU, producendo ulteriore documentazione clinica ed elaborando osservazioni critiche da porgere all’attenzione del Giudice.

Differenze tra CTU e CTP

Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) non deve necessariamente essere iscritto a particolari albi.

Se una delle parti è professionalmente competente in merito alla materia oggetto di consulenza tecnica, può egli stesso svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse.

Mentre il C.T.U. in sede di nomina deve prestare formale giuramento il Consulente Tecnico di Parte al contrario non deve fare alcun giuramento.

Il Consulente Tecnico di Parte assume una funzione di controllo tecnico sull’operato del consulente tecnico d’ufficio, cercando di dare ai fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente che lo ha scelto.

Il CTP risponde solo al suo cliente del mandato ricevuto.

La Consulenza Tecnica in ambito penale

Per quanto concerne l’ambito penale, il lavoro dello psicologo giuridico è in questo caso inerente per lo più la valutazione della capacità di intendere e di volere del soggetto in questione e quindi l’imputabilità, la pericolosità sociale, la capacità di rendere testimonianzae l’attendibilità della stessa. Un intervento di questo tipo può essere richiesto anche in ambito penale minorile, nei casi di maltrattamento ed abuso ad esempio; sempre per i minori può essere poi richiesta una consulenza in una prospettiva futura, con l’obiettivo di valutare le misure penali più adeguate da prendere, il reinserimento del minore in società o eventuali interventi preventivi.

Che cos’è la Consulenza Tecnica di Parte (CTP)?

In un procedimento giudiziario (sia civile che penale), ognuna delle parti può avvalersi di un consulente (CTP), nominato dall’avvocato.

L’articolo n° 201 del Codice di Procedura Civile dispone che, con lo stesso provvedimento di nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il giudice assegna alle parti il termine per la nomina del loro Consulente Tecnico di Parte (CTP).

Va ricordato che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d’Ufficio. Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, qualunque delle parti in causa ha comunque la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto di una delle parti.

La dichiarazione di nomina, viene effettuata dall’avvocato di una parte, indicando il nome e il recapito del Consulente Tecnico di Parte prescelto, in modo che il Cancelliere possa fare a sua volta le comunicazioni previste dalla Legge.

La Consulenza Tecnica in ambito civile

La richiesta di consulenze tecniche in ambito civile riguarda prevalentemente questioni di diritto di famiglia e di diritto del lavoro: lo psicologo è per lo più chiamato ad offrire le sue competenze in relazione all’affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio, ad affidamenti extrafamiliari, alla valutazione dell’idoneità genitoriale, ma anche a questioni relative al risarcimento di danno psichico ed esistenziale ed a situazioni in cui si richiede la riattribuzione chirurgica del sesso.

Volendo scendere un po’ più nello specifico, generalmente nei casi di affido il giudice può chiedere al consulente psicologo una valutazione dell’idoneità genitoriale e/o un quadro globale delle dinamiche di coppia e di quelle tra genitori e figli; può necessitare inoltre di indicazioni circa eventuali percorsi da far intraprendere ai soggetti nel tentativo di far migliorare i loro rapporti o, ancora, di notizie circa il livello di benessere del minore, l’ambiente in cui vive o la volontà del minore stesso in merito al suo affidamento.